portfolio e garante privacy : intervento nella scuola
Principio di finalità (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice)
Il trattamento di dati personali effettuato mediante il Portfolio è consentito solo per raggiungere le finalità individuate direttamente dalla predetta legislazione di riforma (d.lg. n. 59/2004 cit.), ovvero per valutare l'apprendimento e il comportamento degli studenti e per certificare le competenze da essi acquisite.Non sono perseguibili ulteriori finalità attinenti, ad esempio, all'individuazione del profilo psicologico degli alunni o alla raccolta di informazioni sul loro ambiente sociale e culturale di provenienza.Laddove le finalità del possono essere perseguite anche senza trattare dati personali, oppure dati identificativi, il trattamento deve riguardare solo dati anonimi (che non riguardano, cioè, interessati identificati o identificabili), oppure, rispettivamente, dati non identificativi (che permettono, cioè, di identificare direttamente un interessato).
Principio di necessità (art. 3 del Codice)
Laddove le finalità del Portfolio possono essere perseguite anche senza trattare dati personali, oppure dati identificativi, il trattamento deve riguardare solo dati anonimi (che non riguardano, cioè, interessati identificati o identificabili), oppure, rispettivamente, dati non identificativi (che permettono, cioè, di identificare direttamente un interessato).
Principio di proporzionalità (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice)
Quando, osservando il principio di necessità, si devono trattare dati personali, deve verificarsi in ogni singola fase del loro trattamento se, e come, determinate operazioni (di raccolta, esame, annotazione, eventuale registrazione, ecc.) siano effettivamente pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di valutazione dell'alunno.Principio di indispensabilità (art. 22, comma 3; aut. gen. nn. 2/2004 e 3/ 2004)
Particolare rigore deve essere osservato per quanto riguarda l'eventuale raccolta e registrazione di dati sensibili, i quali sono acquisibili, attraverso una valutazione obiettiva e selettiva, solo se realmente indispensabili per valutare il processo formativo.
Predisposizione del modello di Portfolio
Nel predisporre il modello di Portfolio, occorre adottare ogni opportuna soluzione per prevenire che vengano raccolti dati sensibili o che sono oggetto, nell'ordinamento, di particolari cautele (es., dati relativi allo stato di affidamento o di adozione), quando gli stessi non siano strettamente indispensabili per raggiungere le finalità di documentazione perseguite. Ciò, con particolare riferimento ai campi nei quali l'alunno potrebbe descrivere alcuni suoi rapporti interpersonali di natura privata o vicende familiari. I riferimenti a tali vicende sono del tutto eventuali nel Portfolio, che deve rimanere uno strumento didattico per favorire solo la personalizzazione dei processi formativi scolastici.Informare gli interessati
Prima di consentire la compilazione del Portfolio, chi esercita la potestà sull'alunno deve essere informato specificamente in merito al trattamento dei dati personali.Nell'informativa occorre indicare gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice e, in particolare, quali sono le finalità perseguite, se è necessario o facoltativo conferire i dati di natura personale, quali sono le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornirli, quali soggetti possono consultare il Portfolio e per quali scopi.Istruzioni per la compilazione
L'istituto deve impartire idonee istruzioni ai docenti che sovraintendono alla compilazione del Portfolio, affinché adottino particolari cautele nel momento in cui inseriscono o consentono di inserire dati personali, in particolare quelli particolarmente delicati o sensibili sopra evidenziati.Presupposti per inserire dati sensibili
Per quanto riguarda i dati sensibili, alcuni presupposti giuridici per trattare i dati sono diversi a seconda che l'istituto scolastico sia di natura privata o pubblica.Le istituzioni scolastiche private devono acquisire il consenso specifico, preventivo e scritto da parte degli esercenti la potestà; devono poi rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili (art. 26 del Codice e autorizzazioni nn. 2 e 3 del 2004, rinvenibili anche sul sito www.garanteprivacy.it, efficaci sino al 31 dicembre 2005).Le istituzioni scolastiche pubbliche non devono richiedere il consenso; devono invece indicare nell'atto di natura regolamentare che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2005, in conformità al parere del Garante, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili in relazione alla tematica in esame (artt. 20 e 154 del Codice, cfr. Provv. del Garante del 30 giugno 2005). Mancando un potere regolamentare in capo ai singoli istituti scolastici, e in relazione ai compiti attribuiti al Ministero (art. 75 l. 30 luglio 1999, n. 300), l'Autorità ha rivolto a quest'ultimo l'invito ad adottare uno schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili effettuato da parte di tutti gli istituti scolastici pubblici, da sottoporre al parere del Garante.Designare gli incaricati
L'istituto deve designare i soggetti che possono accedere ai dati contenuti nel Portfolio quali incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento (artt. 30 e 29 del Codice).Sicurezza dei dati
Occorre garantire che il trattamento dei dati in questione avvenga nel pieno rispetto delle misure di sicurezza prescritte direttamente dal Codice (artt. 31-36 e allegato B)).Garantire l'esercizio dei diritti
Va garantito l'esercizio da parte di tutti gli interessati (e in particolare degli esercenti la potestà), dei diritti individuati dal Codice (art. 7) e, in particolare, del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati (quando vi sia interesse), la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità di valutazione della formazione scolastica.Breve conservazione dei dati
Occorre individuare brevi periodi di eventuale conservazione dei dati personali raccolti nel Portfolio, in modo tale che gli stessi siano conservati solo in una forma che consenta di identificare gli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice).Rilascio all'interessato
Il Portfolio (alla stregua di quanto indicato negli allegati B) e C) al citato d.lg. n. 59/2004, secondo cui, nel passaggio al ciclo scolastico successivo, il Portfolio "si innesta su quello portato" dall'alunno) deve essere rilasciato allo studente alla fine del corso degli studi, affinché lo stesso lo consegni, solo ove ciò sia previsto, al nuovo istituto scolastico.
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive agli istituti scolastici di adottare le misure necessarie ed opportune indicate in motivazione, al fine di conformare i trattamenti di dati alle vigenti disposizioni;b) dispone che copia del presente provvedimento sia inviata al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca-Dipartimento per l'istruzione, anche per il seguito indicato in motivazione;c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.